Presentazione
La formazione continua per gli avvocati si rinnova.
I principi cardine del nuovo regolamento (testo integrale nell'area regolamenti).
Art. 7.
Il Consiglio Nazionale Forense
1. Il Consiglio Nazionale Forense promuove e coordina l’attività di formazione continua anche tramite la Fondazione “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, la “Fondazione dell’Avvocatura italiana – FAI”, la “Fondazione italiana per l’innovazione forense – FIIF” e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi sul territorio nazionale e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.
2. Il CNF, in attuazione dell’art. 35 della legge professionale, può emanare linee guida e circolari interpretative per l’applicazione del presente regolamento al fine di assicurare l’effettività e l’uniformità della formazione permanente sul territorio nazionale.
Art. 8.
I Consigli dell’Ordine degli Avvocati
1. I Consigli dell’Ordine degli Avvocati (di seguito indicati anche come COA),
anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovraintendono e coordinano nelle proprie circoscrizioni l’attività di formazione continua, vigilando sull’assolvimento dell’obbligo da parte degli iscritti.